Attuazione dell’OAAP
Per garantire che l’acqua potabile sia sempre disponibile nella qualità e nella quantità desiderate sono necessari sistemi di approvvigionamento idrico resilienti e sicuri. Questi ultimi sono di norma gestiti dai Comuni, monitorati dai Cantoni e regolamentati, a titolo complementare e in termini di Approvvigionamento economico del Paese, dalla Confederazione tramite l’ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP), in vigore dal 1° ottobre 2020.
Situazione iniziale
La sovranità sull’utilizzo dell’acqua e sull’approvvigionamento idrico spetta ai Cantoni. L’approvvigionamento idrico in situazioni di grave penuria è disciplinato nell’OAAP, attuata dai Cantoni, dai Comuni e dai servizi di approvvigionamento idrico. L’OAAP è volutamente formulata in modo generico, così da dare ai Cantoni la flessibilità necessaria per poter tenere conto delle rispettive specificità regionali.
L’attuazione dell’OAAP persegue i tre obiettivi seguenti:
- approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione e all’economia in qualsiasi momento (sia in condizioni di esercizio normali che in caso di malfunzionamenti e situazioni di grave penuria);
- sistemi di approvvigionamento idrico il più resilienti possibile, anche in caso di guasto;
- attuazione della prevenzione delle crisi, ripartizione chiara dei compiti e piani di emergenza funzionanti, che permettano una buona gestione delle crisi.
L’ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP)
Prevenzione e gestione delle crisi
Buona prassi procedurale (BPP)
Garantire l'approvvigionamento idrico e rafforzarne la resilienza
L’OAAP si concentra sulle situazioni di grave penuria di acqua potabile, senza dimenticare la resilienza dei sistemi di approvvigionamento e la buona prassi procedurale, in modo che i malfunzionamenti a breve termine possano essere corretti il più rapidamente possibile e, soprattutto, che si verifichino il meno possibile situazioni di grave penuria. L’articolo 4 OAAP, ad esempio, obbliga i Cantoni ad adottare una serie di misure preparatorie. L’articolo 6 impone invece ai gestori degli impianti di approvvigionamento idrico di adottare le misure necessarie a evitare situazioni di grave penuria e di cooperare sul piano organizzativo e tecnico all’interno delle zone di approvvigionamento designate. Ciò può far scaturire preziose sinergie, che sfruttano strumenti di pianificazione cantonali già collaudati, come i piani generali e regionali di approvvigionamento idrico.




