Legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP), articolo 7 capoversi 1 e 2.
«Il Consiglio federale può prevedere per determinati beni d’importanza vitale la costituzione di scorte obbligatorie».
«L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie».
Il Consiglio federale può subordinare al regime delle scorte obbligatorie determinati beni di importanza vitale. L’AEP fissa, nelle sue basi legali, i prodotti di cui fare scorta e il fabbisogno (quantità).
L’UFAE stipula con le imprese un contratto per la costituzione delle scorte che impegna le imprese a immagazzinare determinati beni, seguendo principi di qualità e quantità prestabiliti. I beni sono in costante rotazione e vengono venduti tramite i normali canali di distribuzione. L’UFAE o l’autorità di controllo da esso nominata effettua ispezioni periodiche nei magazzini.