Secondo l’articolo 3d della Legge sull’approvvigionamento del Paese, l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali spetta in primo luogo all’economia. Le scorte obbligatorie vengono liberate se, dopo aver verificato la situazione dell’approvvigionamento per un determinato principio attivo presso tutti i fornitori del Paese, viene constatata una grave penuria.
Se diventa difficile reperire un medicamento per uso veterinario per il quale, secondo l’ordinanza 531.215.31, sono state costituite scorte obbligatorie, la merce in oggetto può essere richiesta dal proprietario delle scorte compilando l’apposito modulo (richiesta di approvvigionamento dalle scorte obbligatorie (farmaci veterinari), disponibile in tedesco e francese). La richiesta va inviata all’UFAE (kontakt-vet@bwl.admin.ch) e può essere approvata solamente se il mercato, da solo, non riesce più a garantire la disponibilità del prodotto; a tal fine, la richiesta viene valutata congiuntamente dall’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese e dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria.
Il titolare dell’omologazione ha a disposizione una guida dettagliata alla compilazione della richiesta di liberazione delle scorte (disponibile in tedesco e francese). Se il titolare dell’omologazione prevede di ritirare il prodotto dal mercato, con lo stesso modulo può chiedere lo scioglimento delle scorte obbligatorie. Per maggiori informazioni sui medicamenti per uso veterinario scrivere a kontakt-vet@bwl.admin.ch.
Ultima modifica 21.06.2021